Come funziona la nuova legge elettorale
Dal 24 ottobre 2026 Camera e Senato si eleggono con la legge 9 ottobre 2026, n. 180, che sostituisce il sistema in vigore dal 2017, noto come Rosatellum.
È un sistema proporzionale con un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la lista o coalizione arrivata prima, a condizione che abbia almeno il 42% dei voti validi in tutte e due le Camere.
Cosa cambia rispetto al Rosatellum
Con il Rosatellum (legge n. 165 del 2017) tre ottavi dei seggi si assegnavano nei collegi uninominali, dove vince il candidato più votato, e cinque ottavi in modo proporzionale. La nuova legge abolisce i collegi uninominali e assegna anche quei seggi, 142 alla Camera e 67 al Senato, nei collegi plurinominali, che restano quelli di oggi.
Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige mantengono regole proprie per la distribuzione dei seggi, a tutela delle minoranze linguistiche, ma i loro voti contano per le soglie nazionali e per il premio.
Come si distribuiscono i seggi
I seggi si ripartiscono in proporzione ai voti, su base nazionale alla Camera e regionale al Senato. Per entrare in Parlamento una lista deve superare il 3% dei voti e una coalizione il 10%. In ogni coalizione, la prima delle liste rimaste sotto il 3% viene comunque ammessa alla ripartizione.
Al Senato le soglie sono le stesse e si calcolano sul totale nazionale; resta ammessa anche una lista che superi il 20% dei voti in una singola regione.
Il premio
La lista o coalizione più votata riceve 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato se in entrambe le Camere ha almeno il 42% dei voti validi a livello nazionale. La legge lo chiama premio di governabilità.
Se in una delle due Camere nessuno arriva al 42%, o se la prima classificata non è la stessa nelle due Camere, il premio non si assegna in nessuna delle due e quei seggi si ripartiscono in modo proporzionale.
Con il premio, chi vince non può avere più di 220 deputati e 113 senatori; per questo tetto non contano i seggi vinti nella circoscrizione Estero. I seggi in eccesso gli vengono tolti dalla parte proporzionale.
Le preferenze
La legge reintroduce le preferenze: oltre a votare la lista, si possono indicare fino a tre candidati della stessa lista nel proprio collegio, escluso il capolista. Se se ne esprime più di una, la legge chiede che riguardino candidati di sesso diverso; in caso contrario la seconda e la terza, nell'ordine di lista, sono annullate.
In ogni lista è eletto per primo il capolista, poi i candidati con più preferenze. Un candidato può presentarsi in un massimo di cinque collegi.
Il nome per la presidenza del Consiglio
Ogni partito deve scrivere nel programma il nome della persona che propone per l'incarico di presidente del Consiglio, e in una coalizione il nome è lo stesso per tutti. Il nome non compare sulla scheda, e la legge precisa che restano intatti i poteri del Presidente della Repubblica nella nomina del Governo.
Il voto fuori sede e le firme
La legge prevede la possibilità di votare nel comune in cui si vive per studio, lavoro o cure, anche alle elezioni europee e ai referendum: le regole sono nella guida su come si vota.
Per presentare una lista servono ora almeno 6.000 firme per collegio plurinominale, invece di 1.500. Ne sono esentati, in tutto o in parte, i partiti che hanno un gruppo parlamentare.
Fonti
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